Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è sostituito dal seguente:

          «Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico dei comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e sono ripartite tra di essi in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale. A tali comuni è corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, determinato in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale».

      2. Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La tabella di cui al decreto del Ministro per la grazia e giustizia 9 febbraio 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1959, e successive modificazioni, è abrogata.